Finalmente il principio di proporzionalità entra in gioco anche nella materia privacy: con sentenza dell’8 dicembre 2022 nella causa C-460/20, la Corte di Giustizia europea ha dichiarato che il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto, ma deve essere considerato in relazione alla sua funzione sociale ed essere bilanciato con altri diritti fondamentali, conformemente al principio di proporzionalità. Il regolamento generale sulla protezione dei dati prevede espressamente, infatti, che è escluso il diritto alla cancellazione allorché il trattamento è necessario all’esercizio del diritto relativo, in particolare, alla libertà di informazione.

La Corte di Giustizia ha sottolineato che i diritti dell’interessato alla protezione della vita privata e alla protezione dei dati personali prevalgono, di regola, sul legittimo interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso all’informazione in questione. Tale equilibrio può nondimeno dipendere dalle circostanze rilevanti di ciascun caso, in particolare dalla natura dell’informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata dell’interessato, nonché dall’interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica. Tuttavia, il diritto alla libertà d’espressione e di informazione non può essere preso in considerazione allorché si riveli inesatta una parte delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato che non presenti un’importanza minore.