
L’art. 41, comma 1, lett. h), D.Lgs n. 150 del 2022 nella parte delle “Disposizioni di attuazione al codice di procedura penale” prevede che la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un procedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione sulla rete Internet dei dati personali riportati nella sentenza o ne provvedimento. Tale indicazione sarà ordinata dalla stessa cancelleria del giudice.
Saranno necessarie valutazioni sia di carattere pratico, mancando di fatto alla norma una indicazione attuativa, sia di carattere sostanziale in relazione al diritto di cronaca: ritengo evidentemente escluso che l’eventuale vicenda processuale e eventualmente delittuosa con risvolti di carattere sociale e di sicurezza pubblica, possa essere del tutto taciuta dai mass media. D’altro canto, sarà anche di limitata applicazione, dal momento che vi sarà interesse del titolare del nome eventualmente in precedenza pubblicato in relazione al procedimento penale, alla correzione e riabilitazione da parte della sentenza favorevole.