Sono state depositate le motivazioni della sentenza di Cassazione n. 5107 del 17 dicembre scorso, che assolse i dirigenti di Google per il caso di un video relativo a un disabile vittima di bullismo.
Le motivazioni chiariscono che non è configurabile la responsabilità penale di un Internet host provider in caso di violazione della privacy. Gli unici titolari del trattamento dei dati sensibili sono gli utenti che hanno caricato i video. Si legge infatti che “I reati di cui all’articolo 167 del codice privacy, per i quali qui si procede – si legge nella sentenza depositata oggi dalla terza sezione penale – devono essere intesi come reati propri, trattandosi di condotte che si concretizzano in violazioni di obblighi dei quali è destinatario in modo specifico il solo titolare del trattamento e non ogni altro soggetto che si trovi ad avere a che fare con i dati oggetto di trattamento senza essere dotato dei relativi poteri decisionali”.
Il gestore del servizio di ‘hosting’, quindi, “non ha alcun controllo sui dati memorizzati né contribuisce in alcun modo alla loro scelta, alla loro ricerca o alla formazione del file che li contiene, essendo tali dati interamente ascrivibili all’utente destinatario del servizio che li carica sulla piattaforma messa a sua disposizione”.
Google Italia é quindi considerata come “internet host provider, soggetto che si limita a fornire una
piattaforma sulla quale gli utenti possono liberamente caricare i loro video”, mentre “gli unici titolari del trattamento dei dati sensibili eventualmente contenuti nei video caricati sul sito sono gli stessi utenti che li hanno caricati, ai quali soli possono essere applicate le sanzioni, amministrative e penali, previste per il titolare del trattamento del Codice Privacy”.