La Corte di Giustizia europea ha pronunciato una sentenza (nel caso C-466/12 Nils Svensson e altri c. Retriever Sverige AB) in merito alla questione del diffuso uso in internet del hyperlink che rende accessibile all`utente un contenuto di un altro sito, avente aspetti rilevanti dal punto di vista del diritto d`autore.

Tramite hyperlinks l`utente internet accede direttamente e senza alcuna mediazione, a dei dati riportati in un altro sito web. La Corte di Giustizia classifica tale attivita` come un atto di comunicazione ai sensi della Direttiva 2001/29/CE, soggetto, pertanto, alla autorizzazione da parte del titolare del diritto.

Nel caso in esame, alcuni articoli di stampa scritti da numerosi giornalisti svedesi erano riportati nella pagina web di Göteborg-Posten. La societá svedese Retriever Sverige rendeva accessibile al pubblico i sopra indicati contenuti tramite un hyberlink, senza peraltro chiedere autorizzazione ai giornalisti autori degli articoli. La Corte ha ritenuto lecito tale comportamento nello specifico caso, in quanto il contenuto in  oggetto era giá accessibile liberamente, non evidenziandosi “un pubblico nuovo” rispetto a quello proprio autorizzato inizialmente dagli autori.

Per pubblico “nuvo” si intende quindi un pubblico che non era stato preso in considerazione dal titolare del diritto al momento in cui la comunicazione iniziale era stata autorizzata. Secondo la Corte, nel caso in esame non vi é un pubblico nuovo sul sito gestito da Retriever Sverige rispetto a quello autorizzato inizialmente. La Corte chiarisce infatti che dal momento che le opere offerte nel sito di Göteborgs-Posten erano offerte liberamente, gli utenti del sito di Retriever Sverige sono da considerarsi parte del pubblico gia preso in considerazione dai giornalisti degli articoli del Göteborgs-Posten.

Il principio evidentemente si presta ad una interpretazione estensiva da parte degli utenti di internet, vista la vasta diffusione di tale attivita, tale da ritenere un divieto in tal senso fortemente limitante della maggior parte degli scambi di contenuti on-line.  Potrebbe pertanto ritenersi che ogni volta che un contenuto sia messo a disposizione in modo gratuito on-line, sarebbe soggetto a « libero hyperlinking ».

D`altro canto, come la stessa Corte ha chiarito, l`hyperlinking é comunque classificato una comunicazione ai sensi della Direttiva Copyright, pertanto in prinicipio sempre soggetta ad autorizzazione da parte del titolare del diritto d`autore.

E` evidente che la Corte abbia voluto effettuare una eccezione alla regola per la quale di base é necessaria una autorizzazione, evidenziando come la liceita del linking senza autorizzazione vada valutata nelle singole fattispecie. In primo luogo i contenuti di un sito, benché liberi, di fatto sono spesso di esclusiva del titolare del sito web, dai quali ottiene sovente anche notevoli vantaggi economici indiretti (v.incassi da banner). Inoltre il pubblico di riferimento di due siti, anche se il contenuto é libero, non sempre potrá ritenersi equivalente, sussistendo spesso altresí aspetti di opportunitá proprie dell`autore nel valutare ad esempio accostamenti dei propri contenuti con altri.