Dopo l’affermazione del diritto all’oblio come principio fondamentale nella recente giurisprudenza della Corte europea, ora si impongono limiti. La sentenza in oggetto, ancora da pubblicare, sembra prevedere, da quanto si evince da fonti giornalistiche, alcuni limiti:

  • in primo luogo limiti geografici, in quanto, almeno in riferimento al caso specifico francese, la rimozione dei link oggetto di ricorso sarebbe d’obbligo solo nei limiti del territorio comunitario; la motivazione riguarda sostanzialmente la necessità di bilanciare il diritto all’oblio con gli altri diritti, quali d’informazione, con sensibilità di approccio giuridico diversi nei vari ordinamenti.

  • In secondo luogo, come già evidenziato anche dal Gruppo di lavoro dei Garanti privacy europei nel 2014, in casi di reati gravi, tale oblio non sussisterebbe neanche in Europa.

  • La sentenza prevede comunque l’obbligo per il motore di ricerca di “scoraggiare” l’utente dal cliccare sui link extracomunitari, soggetti al diritto d’oblio comunitario.

    Su questo punto credo si potranno creare diversi scenari. Certamente tale comportamento del motore di ricerca potrà essere un deterrente, i cui contorni ancora da valutare nel concreto.

    Inoltre , si pone la questione se un giudice nazionale possa comunque imporre l’esecuzione della deindicizzazione anche in Paesi extracomunitari, come avviene similmente ad esempio per i sequestri extraterritoriali di materiale  oggetto di contraffazione.