Ancora tutta da scoprire la storia e l’impatto che avrà l’Intelligenza artificiale nel nostro Paese. Dopo lo stop iniziale ad opera del Garante privacy, in particolare per la violazione della raccolta dati dei minori, posto l’interesse collettivo ad uno sviluppo della stessa soprattutto per finalità medico/scientifica, è evidente che uno sviluppo dello stesso non può essere lasciato ai privati in cerca di guadagni e senza regole, soprattutto, per quel che riguarda l’utilizzo dei dati per l’IA generativa, ovvero quel sistema che prende dati ed informazioni dagli utenti per migliorarsi e creare nuove informazioni. Oltre all’aspetto concorrenza tra imprese che gestiscono l’IA, onde evitare con un pericoloso monopolio possa creare un sistema unitario e potente, a discapito delle Pubbliche Amministrazioni statali che necessariamente non potranno mai tenere lo stesso ritmo di ricerca, ma mancanza di adeguati fondi.

Negli ultimi mesi, sono sorte numerose controversie sull’IA generativa in quasi tutti i settori del diritto della proprietà intellettuale: dal copyright ai brevetti, dai marchi ai diritti di pubblicità. Esse hanno riguardato sia l’uso di opere protette da proprietà intellettuale per l’impiego di modelli di IA generativa sia la questione se le immagini, i testi e le invenzioni che ne derivano possano o debbano essere protetti come proprietà intellettuale.

Il tema centrale è sostanzialmente chi risponde dei contenuti che emergono quale risultato del lavoro dell’intelligenza artificiale generativa, se può considerarsi diritto d’autore o meno, quindi se può individuarsi un titolare di tali diritti o se questi rimangono di proprietà della società che detiene l’IA. Inoltre, chi è poi responsabile in caso di violazioni di privacy e/o diffamazioni.

Il Regolamento comunitario in itinere prevederà intanto alcuni punti fondamentali:

  • regole sui modelli di IA per materie ad alto impatto con potenziali rischi per contesti ad alto rischio
  • un sistema di governance riveduto con alcuni poteri di esecuzione a livello dell’UE
  • ampliamento dell’elenco dei divieti, ma con la possibilità di utilizzare l’identificazione biometrica remota da parte delle autorità di contrasto negli spazi pubblici, fatte salve le tutele
  • una migliore protezione dei diritti tramite l’obbligo per gli operatori di sistemi di IA ad alto rischio di effettuare una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali prima di utilizzare un sistema di IA

In merito alle sanzioni pecuniarie per le violazioni del regolamento sull’IA, sono state fissate in percentuale del fatturato annuo globale nell’esercizio finanziario precedente della società che ha commesso il reato o, se superiore, in un importo predeterminato. Ciò ammonterebbe a 35 milioni di EUR, o il 7% per le violazioni relative ad applicazioni di IA vietate, 15 milioni di EUR o il 3% per violazioni degli obblighi del regolamento sull’IA e 7,5 milioni di EUR o l’1,5% per la fornitura di informazioni inesatte. Tuttavia, l’accordo provvisorio prevede massimali più proporzionati per le sanzioni amministrative pecuniarie per le PMI e le start-up in caso di violazione delle disposizioni del regolamento sull’IA.

Il regolamento, allo stato di accordo di compromesso, chiarisce inoltre che una persona fisica o giuridica può presentare un reclamo alla pertinente autorità di vigilanza del mercato riguardo alla non conformità con il regolamento sull’IA e può aspettarsi che tale reclamo sia trattato in linea con le procedure specifiche di tale autorità.

Le regole proposte saranno applicate tramite un sistema di governance a livello di Stati membri, sulla base di strutture già esistenti, e un meccanismo di cooperazione a livello dell’Unione con l’istituzione di un comitato europeo per l’intelligenza artificiale. Vengono inoltre proposte misure aggiuntive per sostenere l’innovazione, in particolare attraverso spazi di sperimentazione normativa per l’IA e altre misure per ridurre gli oneri normativi e sostenere le piccole e medie imprese (“PMI”) e le start-up.