
Riporto il richiamo del Garante Privacy in merito alla vicenda dell’ex Ministro San Giuliano, nel quale giustamente si riporta l’attenzione sugli elementi indispensabili per la cronaca, senza i quali la comunicazione di dati sensibili non è mai lecita.
Tali criteri sono in primo luogo l’interesse pubblico, il contenimento, la correttezza della comunicazione e la verità della stessa. In particolare, la notizia va limitata alle persone coinvolte, senza indicazione alcuna di terze persone, e ai dati strettamente di rilevanza pubblica.
E’ evidente che vige anche in tal ambito il principio privacy del consenso, quindi se nell’ipotesi – di scuola, non riferita al caso di cui al provvedimento del Garante – un terzo soggetto esternasse e comunicasse dati e fatti personali di propria volontà ad esempio tramite siti web, questo elemento diventerebbe una separata potenziale notizia, sempre e solo in presenza di interesse pubblico oggettivo.
“Caso Sangiuliano, Garante ai media: tutelare la dignità delle persone coinvolte
In relazione alla vicenda inerente all’ex Ministro Gennaro Sangiuliano, il Garante privacy richiama media e siti web al più rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, al criterio dell’essenzialità dell’informazione.
È, peraltro, indispensabile garantire la dignità di tutte le persone coinvolte, procedendo a una valutazione più approfondita circa l’oggettiva essenzialità di dettagli e informazioni relativi ad aspetti intimi, omettendone la pubblicazione quando non rispondono a un’esigenza realmente informativa su vicende di interesse pubblico.”
