La Corte di Giustizia torna a pronunciarsi sulla diffusione mediante linking o bedding di un contenuto gia` diffuso in rete su YouTube o altri siti di condivisione. In particolare, il caso si riferisce alla tecnica del cd. embedding, ossia l’incorporazione all’interno di un sito web di un contenuto originariamente pubblicato su un’altra piattaforma. A differenza che con il linking, la visualizzazione dell`opera é possibile senza la necessitá di abbandonare il sito che ha effettuato l`embedding.

Con ordinanza del 21 ottobre 2014, nella causa C-348/13 (BestWater International GmbH c. Michael Mebes, Stefan Potsch) la Corte di Giustizia si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 3 della Direttiva 2001/29/CE sul diritto d’autore nella società dell’informazione (“Direttiva InfoSoc”).

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 dispone:

“Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”

I giudici tedeschi avevano chiesto alla Corte europea in via pregiudiziale un parere sorto in un contenzioso tra la società BestWater International e due agenti di vendita concorrenti. BestWater aveva accusato i due di avere inserito uno dei video promozionali, gia caricato su Youtube da altri senza permesso, all’interno del loro sito.

Sulla base dei precedenti giurisprudenziali in materia, in particolare il caso Svenson, i giudici della Corte hanno stabilito che il semplice embed di un contenuto gia presente su Yutube caricato da altri, (anche se in violazione del diritto d’autore), non costituisce un illecito perché materialmente il contenuto è gia ospitato su un sito di pubblico accesso e il mezzo tecnico di comunicazione al pubblico é lo stesso.

La Corte argomenta in effetti che  in considerazione di una giurisprudenza costante, un`opera protetta per essere “comunicata al pubblico” ai sensi dell`art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, deve essere comunicata tramite un mezzo tecnico specifico differente da quello fino a quel momento utilizzato o, in mancanza, ad un pubblico nuovo, vale a dire un pubblico non preso in considerazione dall`autore quando ha autorizzato la comunicazione iniziale dell`opera al pubblico. Nel caso in esame la violazione non sussiste in quanto l`opera era gia` liberamente disponibile per gli utenti internet su un altro sito (YouTube).

In merito alla questione se  il video in oggetto fosse stato caricato su Youtube senza il consenso dei titolari, é evidente che gli utenti, in presenza di un contenuto liberamente disponibile on-line, non possano aver conoscenza della non liceita` della diffusione dello stesso, quindi per il principio generale di buona fede, la questione é di secondaria importanza nel caso in esame.

Differente é invece l`aspetto di concorrenza sleale che senz`altro andrebbe sempre rilevato nel caso di embedding non autorizzato, soprattutto nei casi in cui, come in quello in esame, il titolare dei diritti é di fatto concorrente di colui che effettua l`embeddiing.